Che cosa è l'obbligo di firma, e che rapporti ha con la Diffida ?
Si tratta di una limitazione aggiuntiva alla diffida, che il Questore può disporre come ulteriore prescrizione.
La prescrizione comporta l’obbligo di comparire (tenendo, però, conto della attività avorativa della persona) nel corso della giornata in cui si svolge la manifestazione sportiva, una o più volte, nell’ufficio o comando di polizia del luogo di residenza. Quando viene notificato questo provvedimento, nella lettera deve essere contenuto l’avviso che si ha facoltà (entro 48 ore!!) di presentare memorie o deduzioni al Giudice per le Indagini Preliminari.
Un consiglio spassionato per chi si ritiene colpito ingiustamente: da questo momento è bene rivolgersi immediatamente ad un avvocato e/o consultare i fac-simili sulla memoria difensiva sui siti già citati. L’obbligo di firma viene, infatti, comunicato immediatamente al P.M., il quale entro 48 ore ne chiede la convalida al G.I.P. che ha, a sua volta, 48 ore di tempo per decidere. ( NB.: se la convalida del G.I.P avviene dopo le 96 ore da quando il fascicolo è pervenuto al P.M., l’obbligo di firma cade).
Allo stato attuale il rimedio migliore è comunque quello di difendersi davanti al G.I.P. entro le 48 ore con un avvocato: se la diffida è ingiusta o illegittima, il G.I.P. – è già successo che abbia interpretato in questo modo la Nuova Legge - potrebbe annullare non solo l’obbligo di firma, ma l’intero provvedimento (cioè anche la diffida) del Questore secondo la giurisprudenza di legittimità!!! Quando il G.I.P. non convalida bisogna quindi leggere attentamente cosa scrive (se scrive che non convalida l’obbligo di presentazione vuol dire che non si deve firmare ma permane il divieto d’accesso agli stadi, se non convalida il provvedimento del Questore vuol dire che decade anche il divieto di frequentare gli stadi).
Contro l’obbligo di firma è possibile anche il ricorso in Cassazione (tramite avvocato) che accoglie o respinge la richiesta in 6-8 mesi. Anche in questo caso vi due recentissime sentenze che hanno disposto:
1. la cessazione, non solo dell’obbligo di firma, ma anche del divieto d’accesso (cioè dell’intero provvedimento disposto dal Questore);
2. una maggiore attenzione da parte del GIP nel leggere le memorie difensive e nel presentare le motivazioni per l'eventuale convalida del provvedimento ( non possono, come spesso accadeva prima, convalidare il provvedimento senza leggerlo attentamente).
Se in un giorno di partita un diffidato con obbligo di firma ha l’esigenza di andare in un luogo lontano dal commissariato nel quale normalmente firma, può fare richiesta motivandola al Questore (almeno 15 giorni prima) per presentarsi a firmare nella caserma di un’altra città. Ottenuto l’assenso (che, purtroppo, non è scontato), si deve ricordare di farsi rilasciare un verbale dal quale risulti che quel giorno ha regolarmente adempiuto all’obbligo di firma.
Se si lavora (bisogna provarlo) nel giorno e negli orari indicati per la firma, si può fare richiesta di sospensione o spostamento dell’obbligo di firma in orari che non coincidano con l’impegno lavorativo. |